
Cari proprietari oggi voglio illustrarvi il funzionamento della ricetta elettronica veterinaria, come funziona, cosa ha comportato e cosa forse cambierà nel prossimo futuro.
Che cos’è la ricetta elettronica veterinaria (REV)?
La Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) rappresenta in formato digitale la ricetta veterinaria per la gestione delle prescrizioni e delle movimentazioni dei medicinali veterinari (introdotta nel 2017 dalla Legge n.167 del 20 novembre 2017, art.3).
A cosa ha portato la REV?
La tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati prevede la digitalizzazione dell’intera gestione dei medicinali veterinari, dalla produzione e commercializzazione, alla prescrizione da parte del medico veterinario, fino alla somministrazione agli animali. I Veterinari sono tenuti a prescrivere i medicinali (veterinari e/o umani) solo ed esclusivamente attraverso la REV con il sistema digitalizzato. Solo gli stupefacenti mantiene la prescrizione cartacea prevista dalle rispettive tabelle dei medicinali.
Come funziona la ricetta elettronica veterinaria?
La Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), sostituisce la forma cartacea delle seguenti tipologie di ricette veterinarie:
- Ricetta in triplice copia (per animali produttori di alimenti);
- Ricetta Bianca NON Ripetibile;
- Ricetta Bianca Ripetibile;
- Prescrizione veterinaria di mangimi medicati o prodotti intermedi.
Questa nuova modalità operativa permette al Medico Veterinario di prescrivere in un’unica ricetta, medicinali ripetibili e non ripetibili. Il sistema elettronico gestisce la “ripetibilità” ai fini della dispensazione del medicinale da parte del farmacista. È possibile stampare un promemoria in PDF della ricetta digitale.
Perché i veterinari hanno la ricetta elettronica obbligatoria?
La ricetta elettronica veterinaria deve essere utilizzata dal medico veterinario per:
- Prescrizione Veterinaria per animali Destinati a Produzione Alimenti (DPA);
- Prescrizione Veterinaria per animali da affezione (PET) ed equidi non destinati a produzione alimenti (NDPA)
- Approvvigionamento della Scorta Propria del Medico Veterinario;
- Approvvigionamento della Scorta di un’Azienda Zootecnica;
- Approvvigionamento della Scorta Impianto non zootecnico (ad esempio strutture veterinarie, ambulatori, ecc.).
Attraverso il sistema elettronico è possibile quindi quantificare l’uso dei farmaci sia sugli animali da affezione (PET) che sugli animali da allevamento (DPA) monitorando l’utilizzo smodato soprattutto degli antibiotici. Diciamo che la ricetta elettronica è il risultato di decenni di uso scellerato degli antibiotici che hanno portato a gravi fenomeni di antibiotico resistenza.

La ricetta elettronica veterinaria è ripetibile?
La Ricetta Veterinaria Elettronica (REV) può essere ripetibile a discrezione del veterinario:
- Se la ricetta è “NON RIPETIBILE”, la sua durata massima è di 30gg dalla prescrizione;
- Se la ricetta è “RIPETIBILE”, la sua durata massima è di 3 mesi e può essere utilizzata 5 volte, salvo diverse indicazioni del medico veterinario.
La REV ha un costo? Perché da alcuni veterinari si paga e da altri no?
Il costo della Ricetta Veterinaria Elettronica (REV) è da contestualizzarsi nell’ambito della visita medica, dell’anamnesi e della diagnosi di riferimento condotta dal medico veterinario, pertanto è a discrezione del professionista applicare un costo al servizio. Considerando il tempo impiegato per emettere una ricetta (anche a causa di lentezze del programma) un libero professionista potrebbe decidere di farsi pagare il tempo impiegato a fare la ricetta soprattutto quando non è inserita all’interno di una visita o di un’altra prestazione. Considerando la mole di ricette che a volte vengono richieste dai clienti (soprattutto in periodo di antiparassitari) non è raro che un veterinario passi molte ore a ricettare farmaci.
In farmacia cosa porto?
Essendo la ricetta “digitalizzata”, la stessa non si stampa al cliente ma una volta emessa dal medico veterinario, è disponibile online sul sistema digitalizzato. La stessa è rintracciabile tramite il Numero Identificativo di ricetta e codice PIN (dati che vengono inviati sul cellulare del proprietario dell’animale).
Con il nuovo decreto si possono ricettare i farmaci umani per cani e gatti?
Con il nuovo Decreto firmato in data 14/04/2021 dal Ministro Speranza, sarà possibile a determinate condizioni, utilizzare eventualmente alcuni farmaci ad “uso umano” per la cura di animali domestici. Il provvedimento adottato prevede che il medico veterinario possa prescrivere medicinali per uso umano per la cura degli animali domestici “a condizione che tale medicinale contenga il medesimo principio attivo del medicinale veterinario” fatte salve alcune “stringenti restrizioni” indicate nel Decreto che ne limitano notevolmente l’utilizzo. In poche parole non cambierà molto rispetto a prima.
Cosa cambierà grazie al nuovo decreto?
Siamo in attesa dell’emanazione da parte della Comunità Europea e dell’AIFA di un elenco di farmaci da utilizzare esclusivamente per gli esseri umani che potrebbe annullare di fatto il decreto appena emanato. Infine ricordiamoci che l’utilizzo di farmaci umani in deroga (non registrati su animali non DPA), secondo il Decreto MinSan n.15 del 14/4/2021 (PdF allegato) non è conforme al dettato dell’Art. 112 del Reg. UE 6/2019. Il Decreto Speranza presenta delle informazioni non pienamente corrette, risulta attualmente un comunicato illusorio (ne parleremo in un articolo apposito) ma ha avuto il pregio di aver sollevato il problema del costo dei farmaci veterinari, già da anni segnalato da tutte le organizzazioni dei veterinari.
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